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Decreto unificazione patenti radioamatoriali
Modifiche all'allegato 26 del decreto legislativo
1° agosto 2003, n. 259, concernente l'adeguamento della normativa
tecnica relativa all'esercizio della attività radioamatoriale. (G.U.
n. 196 del 24-8-2005)
IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n.
176;
Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 16 dicembre 2004,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.
302 del 27 dicembre 2004;
Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante
«Codice delle comunicazioni elettroniche», in particolare il
titolo III, capo VII;
Visto l'allegato 26 al suddetto decreto legislativo 1° agosto 2003,
n. 259, concernente «Adeguamento della normativa tecnica
relativa all'esercizio dell'attività radioamatoriale»;
Visto, altresì, l'art. 163 del menzionato codice delle
comunicazioni elettroniche; Visto l'art. 25, sezione I, paragrafo
25.5, del regolamento delle radiocomunicazioni che conferisce la
facoltà alle amministrazioni degli Stati contraenti di mantenere
o meno l'obbligatorietà della capacità in recetrasmissione del
codice Morse per gli aspiranti radioamatori;
Vista la raccomandazione CEPT 61-02, adottata dalla CEPT il 6
febbraio 2004, in occasione della riunione del GCC/WGRA tenuta
a Vilnius, che recepisce il disposto dell'art. 25, paragrafo
25.5, menzionato nell'alinea precedente;
Considerato che, allo scopo di facilitare l'espletamento di
comunicazioni radioamatoriali, sia opportuno aderire alla
anzidetta raccomandazione CEPT TR 61-02 nel senso
di eliminare l'obbligatorietà della capacità nelle trasmissioni
radio del codice Morse;
Visto l'art. 220, comma 2, lettera a), del codice delle
comunicazioni elettroniche che conferisce al Ministero
delle comunicazioni il potere di apportare, con proprio decreto,
modifiche, fra l'altro, all'allegato 26 dianzi citato;
Decreta:
Art. 1. Patente
1. E' recepita la raccomandazione CEPT TR 61-02 citata nelle
premesse.
2. Le patenti di operatore di stazione di radioamatore di classe A
e B di cui allegato 26 al decreto legislativo 1° agosto 2003, n.
259, recante il «Codice delle comunicazioni elettroniche»
vengono unificate nell'unica patente di classe A.
ART. 2 Esami
In conformità di quanto previsto dalla raccomandazione CEPT TR 61-02
gli esami per il conseguimento della patente di classe A consistono
in una prova scritta sugli argomenti indicati nella prima parte del
programma di cui al sub allegato D dell'allegato 26 al codice, da
eseguirsi mediante quiz a risposta multipla.
ART. 3 Nominativo
Dall'entrata in vigore del presente decreto i radiomaoatori in
possesso delle autorizzazioni generali di classe A e B di cui
all'allegato 26 al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259
conservano i rispettivi nominativi fatta salva la possibilità per i
titolari della autorizzazioni di classe B di chiedere al competente
organo centrale del Ministero delle comunicazioni il cambio del
nominativo.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale
della Repubblica italiana.
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