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IK1AMC  Ham Radio Station


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NUOVO CODICE

DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE

             
           

Nuovo Decreto
Il Ministro delle Comunicazioni


Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366;
Visto il decreto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n.176;
Visto il decreto del Ministro delle Comunicazioni 16 dicembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 302 del 27 dicembre 2004;
Visto il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle Comunicazioni Elettroniche", in particolare il titolo III, capo VII;
Visto l'allegato 26 al suddetto decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 concernente "Adeguamento della normativa tecnica relativa all'esercizio dell'attività radioamatoriale";
Visto altresì l'art. 163 del menzionato Codice delle Comunicazioni Elettroniche;
Visto l'art. 25, Sezione I, paragrafo 25.5 del Regolamento delle Radiocomunicazioni che conferisce la facoltà alle amministrazioni degli Stati contraenti di mantenere o meno l'obbligatorietà della capacità in ricetrasmissione del codice Morse per gli aspiranti radioamatori;
Vista la raccomandazione CEPT 61-02 adottata dalla CEPT il 6 febbraio 2004, in occasione della riunione del GCC/WGRA tenuta a Vilnius, che recepisce il disposto dell'art. 25, paragrafo 25.5, menzionato nella linea precedente;
Considerato che, allo scopo di facilitare l'espletamento di comunicazioni radioamatoriali, sia opportuno aderire alla anzidetta raccomandazione CEPT TR 61-01 nel senso di eliminare l'obbligatorietà della capacità nelle trasmissioni radio del codice Morse;
Visto l'art. 220, comma 2, lettera a) del codice delle comunicazioni elettroniche che conferisce al Ministro delle Comunicazioni il potere di apportare, con proprio decreto, modifiche, fra l'altro, all'allegato 26, dianzi citato;

DECRETA

ART. 1 (Patente)

1. E' recepita la raccomandazione CEPT TR 61-02 citata nelle premesse;

2. Le patenti di operatore di stazione di radioamatore di classe A e B di cui all'allegato 26 al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante il "Codice delle comunicazioni elettroniche" vengono unificate nell'unica patente di classe A.

ART. 2 (Esami)

1. In conformità di quanto previsto dalla raccomandazione CEPT TR 61-02 gli esami per il conseguimento della patente di classe A consistono in una prova scritta sugli argomenti indicati nella prima parte del programma di cui al sub allegato D dell'allegato 26 al codice, da eseguirsi mediante quiz a risposta multipla.

ART. 3 (Nominativo)

1. Dall'entrata in vigore del presente decreto i radioamatori in possesso delle autorizzazioni generali di classe A e B di cui all'allegato 26 al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 conservano i rispettivi nominativi fatta slava la possibilità per i titolari della autorizzazioni di classe B di chiedere al competente organo centrale del Ministero delle comunicazioni il cambio del nominativo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il Ministro Landolfi

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VECCHIO CODICE:

 

 

 

Capo VII
            RADIOAMATORI

            
            Art. 134
            Attività di radioamatore
            1.  L'attività di radioamatore consiste nell'espletamento di un
            servizio, svolto in linguaggio chiaro, o con l'uso di codici
            internazionalmente ammessi, esclusivamente su mezzo radioelettrico
            anche via satellite, di istruzione individuale, di
            intercomunicazione e di studio tecnico, effettuato da persone che
            abbiano conseguito la relativa autorizzazione generale e che si
            interessano della tecnica della radioelettricità a titolo
            esclusivamente personale senza alcun interesse di natura economica.
            2.  Al di fuori della sede dell'impianto l'attività di cui al comma
            1 può essere svolta con apparato portatile anche su mezzo mobile,
            escluso quello aereo.
            3.  L'attività di radioamatore è disciplinata dalle norme di cui al
            presente Capo e dell'allegato n. 26.
            4.  E' libera l'attività di solo ascolto sulla gamma di frequenze
            attribuita al servizio di radioamatore.
            
            Art. 135
            Tipi di autorizzazione
            1.  L'autorizzazione generale per l'impianto e l'esercizio di
            stazioni di radioamatore è di due tipi: classe A e classe B
            corrispondenti rispettivamente alle classi 1 e 2 previste dalla
            raccomandazione CEPT/TR 61-01, attuata con decreto del Ministro
            delle poste e delle telecomunicazioni 1° dicembre 1990, pubblicato
            nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 5 del 7
            gennaio 1991.
            2.  Il titolare di autorizzazione generale di classe A è abilitato
            all'impiego di tutte le bande di frequenze attribuite dal piano
            nazionale di ripartizione delle radiofrequenze al servizio di
            radioamatore ed al servizio di radioamatore via satellite con
            potenza massima di 500 Watt.
            3.  Il titolare di autorizzazione generale di classe B è abilitato
            all'impiego delle stesse bande di frequenza di cui al comma 2,
            limitatamente a quelle uguali o superiori a 30 MHz con potenza
            massima di 50 Watt.
            
            Art. 136
            Patente
            1.  Per conseguire l'autorizzazione generale per l'impianto e
            l'esercizio di stazione di radioamatore è necessario che il
            richiedente sia in possesso della relativa patente di operatore, di
            classe A o di classe B di cui all'allegato n. 26.
            2.  Per il conseguimento delle patenti di cui al comma 1 devono
            essere superate le relative prove di esame.
            
            Art. 137
            Requisiti

            1.  L'impianto e l'esercizio della stazione di radioamatore sono
            consentiti a chi:
            a)  abbia la cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea o
            dello Spazio Economico Europeo, di Paesi con i quali siano
            intercorsi accordi di reciprocità, fermo restando quanto disposto
            dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
            286, ovvero sia residente in Italia;
            b)  abbia età non inferiore a sedici anni;
            c)  sia in possesso della relativa patente;
            d)  non abbia riportato condanne per delitti non colposi a pena
            restrittiva superiore a due anni e non sia stato sottoposto a misure
            di sicurezza e di prevenzione finché durano gli effetti dei
            provvedimenti e sempre che non sia intervenuta sentenza di
            riabilitazione.
            
            Art. 138
            Dichiarazione

            1.  La dichiarazione di cui all'articolo 107, commi 5, 9, e 10,
            riguarda :
            a)  cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza o domicilio
            dell'interessato;
            b)  indicazione della sede dell'impianto;
            c)  gli estremi della patente di operatore;
            d)  il numero e i tipi di apparati da utilizzare fissi, mobili e
            portatili;
            e)  il nominativo già acquisito come disposto dall'articolo 139,
            comma 2;
            f)  il possesso dei requisiti di cui all'articolo 137.
            2.  Alla dichiarazione sono allegate :
            a)  l'attestazione del versamento dei contributi dovuti, di cui
            all'allegato n. 25;
            b)  per i minorenni non emancipati, la dichiarazione di consenso e
            di assunzione delle responsabilità civili da parte di chi esercita
            la patria potestà o la tutela.
            
            Art. 139
            Nominativo

            1.  A ciascuna stazione di radioamatore è assegnato dal Ministero un
            nominativo, che non può essere modificato se non dal Ministero
            stesso.
            2.  Il nominativo deve essere acquisito dall'interessato prima della
            presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 138, comma 1,
            da inoltrare entro trenta giorni dall'assegnazione del nominativo
            stesso.
            
            Art. 140
            Attività di radioamatore all'estero
            1.  I cittadini di Stati appartenenti alla CEPT, che siano in
            possesso della licenza rilasciata ai sensi della relativa
            raccomandazione, sono ammessi , in occasione di soggiorni
            temporanei, ad esercitare in territorio italiano la propria stazione
            portatile o installata su mezzi mobili, escluso quello aereo, senza
            formalità ma nel rispetto delle norme vigenti in Italia.
            2.  I soggetti di cui all'articolo 137, comma 1, lettera a), che
            intendano soggiornare nei Paesi aderenti alla CEPT, possono
            richiedere all'organo competente del Ministero l'attestazione della
            rispondenza dell'autorizzazione generale alle prescrizioni dettate
            con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni del
            1° dicembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
            Repubblica italiana n. 5 del 7 gennaio 1991.
            3.  L'impianto e l'esercizio della stazione di radioamatore, in
            occasione di soggiorno temporaneo in Paese estero è soggetto
            all'osservanza delle disposizioni del regolamento delle
            radiocomunicazioni, delle raccomandazioni della CEPT e delle norme
            vigenti nel Paese visitato.
            
            Art. 141
            Calamità - contingenze particolari
            1.  L'Autorità competente può, in caso di pubblica calamità o per
            contingenze particolari di interesse pubblico, autorizzare le
            stazioni di radioamatore ad effettuare speciali collegamenti oltre i
            limiti stabiliti dall'articolo 134.
            
            Art. 142
            Assistenza
            1.  Può essere consentita ai radioamatori di svolgere attività di
            radioassistenza in occasione di manifestazioni sportive, previa
            tempestiva comunicazione agli organi periferici del Ministero del
            nominativo dei radioamatori partecipanti, della località, della
            durata e dell'orario dell'avvenimento.
            
            Art. 143
            Stazioni ripetitrici
            1.  Le associazioni dei radioamatori legalmente costituite possono
            conseguire, nel rispetto delle disposizioni recate dagli articoli
            107, commi 5, 9 e 10, e 140, l'autorizzazione generale per
            l'installazione e l'esercizio:
            a)  di stazioni ripetitrici analogiche e numeriche;
            b)  di impianti automatici di ricezione, memorizzazione,
            ritrasmissione o instradamento di messaggi;
            c)  di impianti destinati ad uso collettivo.
            2.  L'installazione e l'esercizio di stazioni di radiofari ad uso
            amatoriale sono soggetti a comunicazione; la stazione deve essere
            identificata dal nominativo di cui all'articolo 139 relativo al
            radioamatore installatore seguito dalla lettera B preceduta da una
            sbarra.
            
            Art. 144
            Autorizzazioni speciali
            1.  Oltre che da singole persone fisiche, l'autorizzazione generale
            per l'impianto e l'esercizio di stazioni di radioamatore può essere
            conseguita da:
            a)  Università ed Enti di ricerca scientifica e tecnologica;
            b)  scuole ed istituti di istruzione di ogni ordine e grado, statali
            e legalmente riconosciuti, ad eccezione delle scuole elementari; la
            relativa dichiarazione deve essere inoltrata tramite il Ministero
            dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che deve attestare
            la qualifica della scuola o dell'istituto;
            c)  scuole e corsi di istruzione militare per i quali la
            dichiarazione viene presentata dal Ministero della difesa;
            d)  sezioni delle associazioni dei radioamatori legalmente
            costituite;
            e)  Enti pubblici territoriali per finalità concernenti le loro
            attività istituzionali.
            2.  L'esercizio della stazione deve, nei detti casi, essere affidata
            ad operatori nominativamente indicati nella dichiarazione, di età
            non inferiore ad anni diciotto, muniti di patente e dei requisiti
            richiesti dall'articolo 137 per il conseguimento dell'autorizzazione
            generale connessa all'impianto o all'esercizio di stazioni di
            radioamatore.
            
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