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DELLE
COMUNICAZIONI ELETTRONICHE
Nuovo Decreto
Il Ministro delle Comunicazioni
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366;
Visto il decreto il decreto del Presidente della Repubblica 22
giugno 2004, n.176;
Visto il decreto del Ministro delle Comunicazioni 16 dicembre 2004,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 302
del 27 dicembre 2004;
Visto il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante "Codice
delle Comunicazioni Elettroniche", in particolare il titolo III,
capo VII;
Visto l'allegato 26 al suddetto decreto legislativo 1 agosto 2003,
n. 259 concernente "Adeguamento della normativa tecnica relativa
all'esercizio dell'attività radioamatoriale";
Visto altresì l'art. 163 del menzionato Codice delle Comunicazioni
Elettroniche;
Visto l'art. 25, Sezione I, paragrafo 25.5 del Regolamento delle
Radiocomunicazioni che conferisce la facoltà alle amministrazioni
degli Stati contraenti di mantenere o meno l'obbligatorietà della
capacità in ricetrasmissione del codice Morse per gli aspiranti
radioamatori;
Vista la raccomandazione CEPT 61-02 adottata dalla CEPT il 6
febbraio 2004, in occasione della riunione del GCC/WGRA tenuta a
Vilnius, che recepisce il disposto dell'art. 25, paragrafo 25.5,
menzionato nella linea precedente;
Considerato che, allo scopo di facilitare l'espletamento di
comunicazioni radioamatoriali, sia opportuno aderire alla anzidetta
raccomandazione CEPT TR 61-01 nel senso di eliminare
l'obbligatorietà della capacità nelle trasmissioni radio del codice
Morse;
Visto l'art. 220, comma 2, lettera a) del codice delle comunicazioni
elettroniche che conferisce al Ministro delle Comunicazioni il
potere di apportare, con proprio decreto, modifiche, fra l'altro,
all'allegato 26, dianzi citato;
DECRETA
ART. 1 (Patente)
1. E' recepita la raccomandazione CEPT TR 61-02 citata nelle
premesse;
2. Le patenti di operatore di stazione di radioamatore di classe A e
B di cui all'allegato 26 al decreto legislativo 1 agosto 2003, n.
259, recante il "Codice delle comunicazioni elettroniche" vengono
unificate nell'unica patente di classe A.
ART. 2 (Esami)
1. In conformità di quanto previsto dalla raccomandazione CEPT TR
61-02 gli esami per il conseguimento della patente di classe A
consistono in una prova scritta sugli argomenti indicati nella prima
parte del programma di cui al sub allegato D dell'allegato 26 al
codice, da eseguirsi mediante quiz a risposta multipla.
ART. 3 (Nominativo)
1. Dall'entrata in vigore del presente decreto i radioamatori in
possesso delle autorizzazioni generali di classe A e B di cui
all'allegato 26 al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259
conservano i rispettivi nominativi fatta slava la possibilità per i
titolari della autorizzazioni di classe B di chiedere al competente
organo centrale del Ministero delle comunicazioni il cambio del
nominativo.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.
Il Ministro Landolfi
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VECCHIO
CODICE:
Capo VII
RADIOAMATORI
Art. 134
Attività di radioamatore
1. L'attività di radioamatore consiste
nell'espletamento di un
servizio, svolto in linguaggio chiaro, o con l'uso di
codici
internazionalmente ammessi, esclusivamente su mezzo
radioelettrico
anche via satellite, di istruzione individuale, di
intercomunicazione e di studio tecnico, effettuato da
persone che
abbiano conseguito la relativa autorizzazione generale e
che si
interessano della tecnica della radioelettricità a
titolo
esclusivamente personale senza alcun interesse di natura
economica.
2. Al di fuori della sede dell'impianto l'attività di
cui al comma
1 può essere svolta con apparato portatile anche su
mezzo mobile,
escluso quello aereo.
3. L'attività di radioamatore è disciplinata dalle
norme di cui al
presente Capo e dell'allegato n. 26.
4. E' libera l'attività di solo ascolto sulla gamma di
frequenze
attribuita al servizio di radioamatore.
Art. 135
Tipi di autorizzazione
1. L'autorizzazione generale per l'impianto e
l'esercizio di
stazioni di radioamatore è di due tipi: classe A e
classe B
corrispondenti rispettivamente alle classi 1 e 2
previste dalla
raccomandazione CEPT/TR 61-01, attuata con decreto del
Ministro
delle poste e delle telecomunicazioni 1° dicembre 1990,
pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 5
del 7
gennaio 1991.
2. Il titolare di autorizzazione generale di classe A è
abilitato
all'impiego di tutte le bande di frequenze attribuite
dal piano
nazionale di ripartizione delle radiofrequenze al
servizio di
radioamatore ed al servizio di radioamatore via
satellite con
potenza massima di 500 Watt.
3. Il titolare di autorizzazione generale di classe B è
abilitato
all'impiego delle stesse bande di frequenza di cui al
comma 2,
limitatamente a quelle uguali o superiori a 30 MHz con
potenza
massima di 50 Watt.
Art. 136
Patente
1. Per conseguire l'autorizzazione generale per
l'impianto e
l'esercizio di stazione di radioamatore è necessario che
il
richiedente sia in possesso della relativa patente di
operatore, di
classe A o di classe B di cui all'allegato n. 26.
2. Per il conseguimento delle patenti di cui al comma 1
devono
essere superate le relative prove di esame.
Art. 137
Requisiti
1. L'impianto e l'esercizio della stazione di
radioamatore sono
consentiti a chi:
a) abbia la cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione
europea o
dello Spazio Economico Europeo, di Paesi con i quali
siano
intercorsi accordi di reciprocità, fermo restando quanto
disposto
dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 25
luglio 1998, n.
286, ovvero sia residente in Italia;
b) abbia età non inferiore a sedici anni;
c) sia in possesso della relativa patente;
d) non abbia riportato condanne per delitti non colposi
a pena
restrittiva superiore a due anni e non sia stato
sottoposto a misure
di sicurezza e di prevenzione finché durano gli effetti
dei
provvedimenti e sempre che non sia intervenuta sentenza
di
riabilitazione.
Art. 138
Dichiarazione
1. La dichiarazione di cui all'articolo 107, commi 5,
9, e 10,
riguarda :
a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza o
domicilio
dell'interessato;
b) indicazione della sede dell'impianto;
c) gli estremi della patente di operatore;
d) il numero e i tipi di apparati da utilizzare fissi,
mobili e
portatili;
e) il nominativo già acquisito come disposto
dall'articolo 139,
comma 2;
f) il possesso dei requisiti di cui all'articolo 137.
2. Alla dichiarazione sono allegate :
a) l'attestazione del versamento dei contributi dovuti,
di cui
all'allegato n. 25;
b) per i minorenni non emancipati, la dichiarazione di
consenso e
di assunzione delle responsabilità civili da parte di
chi esercita
la patria potestà o la tutela.
Art. 139
Nominativo
1. A ciascuna stazione di radioamatore è assegnato dal
Ministero un
nominativo, che non può essere modificato se non dal
Ministero
stesso.
2. Il nominativo deve essere acquisito dall'interessato
prima della
presentazione della dichiarazione di cui all'articolo
138, comma 1,
da inoltrare entro trenta giorni dall'assegnazione del
nominativo
stesso.
Art. 140
Attività di radioamatore all'estero
1. I cittadini di Stati appartenenti alla CEPT,
che siano in
possesso della licenza rilasciata ai sensi della
relativa
raccomandazione, sono ammessi , in occasione di
soggiorni
temporanei, ad esercitare in territorio italiano la
propria stazione
portatile o installata su mezzi mobili, escluso quello
aereo, senza
formalità ma nel rispetto delle norme vigenti in Italia.
2. I soggetti di cui all'articolo 137, comma 1, lettera
a), che
intendano soggiornare nei Paesi aderenti alla CEPT,
possono
richiedere all'organo competente del Ministero
l'attestazione della
rispondenza dell'autorizzazione generale alle
prescrizioni dettate
con decreto del Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni del
1° dicembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della
Repubblica italiana n. 5 del 7 gennaio 1991.
3. L'impianto e l'esercizio della stazione di
radioamatore, in
occasione di soggiorno temporaneo in Paese estero è
soggetto
all'osservanza delle disposizioni del regolamento delle
radiocomunicazioni, delle raccomandazioni della CEPT e
delle norme
vigenti nel Paese visitato.
Art. 141
Calamità - contingenze particolari
1. L'Autorità competente può, in caso di
pubblica calamità o per
contingenze particolari di interesse pubblico,
autorizzare le
stazioni di radioamatore ad effettuare speciali
collegamenti oltre i
limiti stabiliti dall'articolo 134.
Art. 142
Assistenza
1. Può essere consentita ai radioamatori di
svolgere attività di
radioassistenza in occasione di manifestazioni sportive,
previa
tempestiva comunicazione agli organi periferici del
Ministero del
nominativo dei radioamatori partecipanti, della
località, della
durata e dell'orario dell'avvenimento.
Art. 143
Stazioni ripetitrici
1. Le associazioni dei radioamatori legalmente
costituite possono
conseguire, nel rispetto delle disposizioni recate dagli
articoli
107, commi 5, 9 e 10, e 140, l'autorizzazione generale
per
l'installazione e l'esercizio:
a) di stazioni ripetitrici analogiche e numeriche;
b) di impianti automatici di ricezione, memorizzazione,
ritrasmissione o instradamento di messaggi;
c) di impianti destinati ad uso collettivo.
2. L'installazione e l'esercizio di stazioni di
radiofari ad uso
amatoriale sono soggetti a comunicazione; la stazione
deve essere
identificata dal nominativo di cui all'articolo 139
relativo al
radioamatore installatore seguito dalla lettera B
preceduta da una
sbarra.
Art. 144
Autorizzazioni speciali
1. Oltre che da singole persone fisiche,
l'autorizzazione generale
per l'impianto e l'esercizio di stazioni di radioamatore
può essere
conseguita da:
a) Università ed Enti di ricerca scientifica e
tecnologica;
b) scuole ed istituti di istruzione di ogni ordine e
grado, statali
e legalmente riconosciuti, ad eccezione delle scuole
elementari; la
relativa dichiarazione deve essere inoltrata tramite il
Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che
deve attestare
la qualifica della scuola o dell'istituto;
c) scuole e corsi di istruzione militare per i quali la
dichiarazione viene presentata dal Ministero della
difesa;
d) sezioni delle associazioni dei radioamatori
legalmente
costituite;
e) Enti pubblici territoriali per finalità concernenti
le loro
attività istituzionali.
2. L'esercizio della stazione deve, nei detti casi,
essere affidata
ad operatori nominativamente indicati nella
dichiarazione, di età
non inferiore ad anni diciotto, muniti di patente e dei
requisiti
richiesti dall'articolo 137 per il conseguimento
dell'autorizzazione
generale connessa all'impianto o all'esercizio di
stazioni di
radioamatore.
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