Privacy Policy

Info Cookie

Disclaimer

Stampa

Contatti



Mappa Sito










Siti amici

Protez. Civile Ceriale
Protez. Civile Albenga
Paracadutisti Savona
Vadoliguremeteo
Savonameteo
IW1PPB






 

 

NUOVO CODICE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE

(Estratto Radioamatori)
           

Nuovo Decreto
Il Ministro delle Comunicazioni

 Adeguamento della normativa tecnica relativa all'esercizio
dell'attivita' radioamatoriale

 IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 agosto 1966,
n. 1214, recante «Nuove norme sulle concessioni di impianto e di
esercizio di stazioni di radioamatori»;
Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante
«Codice delle comunicazioni elettroniche», e successive modifiche e
integrazioni;
Visto, in particolare, l'art. 134 del decreto legislativo 1° agosto
2003, n. 259, che rinvia, tra l'altro, all'allegato n. 26 per la
disciplina dell'attivita' di radioamatore;
Visto l'allegato n. 26 al decreto legislativo 1° agosto 2003, n.
259, recante «Adeguamento della normativa tecnica relativa
all'esercizio dell'attivita' radioamatoriale»;
Visto, inoltre, l'art. 220, comma 2, lettera a), del decreto
legislativo 1° agosto 2003, n. 259, che prevede che le disposizioni,
tra le altre, dell'allegato n. 26 sono modificate, all'occorrenza,
con decreto del Ministro dello sviluppo economico;
Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 21 luglio 2005,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 24
agosto 2005, n. 196, recante, in particolare, l'unificazione delle
patenti di operatore di stazione di radioamatore di classe A e B di
cui al sopra menzionato allegato n. 26 nell'unica patente di classe
A;
Visto l'art. 35 dell'allegato n. 25 del decreto legislativo 1°
agosto 2003, n. 259, che, al momento, non prevede oneri per le
autorizzazioni generali per stazioni ripetitrici automatiche non
presidiate;
Considerato il decentramento delle competenze agli Ispettorati
territoriali del Ministero dello sviluppo economico e la
riunificazione nella prossimita' territoriale dei processi
amministrativi afferenti al settore dei radioamatori, previsti con il
decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 gennaio 2020,
recante «Individuazione degli Uffici dirigenziali di livello non
generale»;
Ritenuto opportuno apportare semplificazioni alle procedure
inerenti all'attivita' radioamatoriale, in funzione dei processi di
digitalizzazione delle attivita' gestite dal Ministero, attraverso
l'impiego di strumenti di comunicazione a distanza che consentano la
remotizzazione delle procedure, conseguendo nel contempo risparmi di
spesa;

Decreta:

Articolo unico

1. L'allegato n. 26 al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259,
«Codice delle comunicazioni elettroniche», e' sostituito
dall'allegato al presente decreto.
2. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.

Roma, 1° marzo 2021

Il Ministro: Giorgetti


Art. 1.
Validita' autorizzazione generale - Rinnovo

1. L'autorizzazione generale per l'impianto e l'esercizio di
stazione di radioamatore di cui all'art. 135 del codice ha validita'
fino a dieci anni.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1, al pari del relativo
rinnovo, si consegue mediante presentazione o invio all'ispettorato
territoriale del Ministero (di seguito ispettorato territoriale),
competente per territorio, della dichiarazione di cui al modello sub
allegato A al presente allegato.
3. La modifica del tipo e la variazione del numero degli apparati
indicati nella dichiarazione di cui al sub allegato A non sono
soggette a comunicazioni.
4 I radioamatori che intendono ottenere un attestato del
conseguimento della autorizzazione generale di cui al comma 1,
possono richiedere, con domanda in bollo, al competente ispettorato
territoriale una certificazione conforme al modello di cui al sub
allegato B al presente allegato.


 Art. 2.
Patente

1. E' recepita la raccomandazione CEPT TR 61-02.
2. In applicazione della raccomandazione CEPT TR 61-02 e del
decreto del Ministro delle comunicazioni 21 luglio 2005 la patente di
operatore di stazione di radioamatore deve contenere la dizione
«Harmonized Amateur Examination Certificate - HAREC - level A - CEPT
TR 61-02».
3. La patente di operatore di stazione di radioamatore (sub
allegato C) di cui al comma 1, e' rilasciata dagli ispettorati
territoriali a seguito del superamento di esami da effettuarsi avanti
a commissioni costituite presso gli uffici stessi ai sensi dell'art.
3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1966, n. 1214.
Su delega del direttore generale per le attivita' territoriali le
commissioni esaminatrici possono essere nominate dai dirigenti degli
ispettorati territoriali.
4. Ai cittadini dei Paesi membri della CEPT e non membri che
attuano la raccomandazione CEPT TR 61-02, in possesso della patente
«HAREC», in occasione di loro soggiorni in Italia della durata
superiore a tre mesi, e' rilasciata a domanda la corrispondente
patente italiana.
5. In caso di smarrimento, distruzione, sottrazione della patente
di operatore, il titolare e' tenuto a chiedere al competente
ispettorato territoriale il rilascio del duplicato del titolo.
6. Alla domanda di rilascio del duplicato va allegata
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' comprovante lo
smarrimento, distruzione, sottrazione della patente di operatore.


 Art. 3.
Esami

1. In conformita' a quanto previsto dalla raccomandazione CEPT TR
61-02 e dal decreto del Ministro delle comunicazioni 21 luglio 2005,
gli esami per il conseguimento della patente consistono in una prova
scritta o orale sugli argomenti indicati nel programma di cui al sub
allegato D al presente allegato.
2. Per il superamento della prova di esame il candidato deve
rispondere correttamente al 60% delle domande somministrate. Con
provvedimento del direttore generale per le attivita' territoriali
sono disciplinate le modalita' e le procedure della prova d'esame,
che puo' essere svolta anche con modalita' a distanza.
3. I portatori di handicap e di patologie invalidanti, la cui
gravita' impedisce la partecipazione alle prove di esame anche con
modalita' a distanza, possono chiedere di sostenere le anzidette
prove di esame presso il proprio domicilio. La commissione
esaminatrice, vista la domanda, fissa una apposita data per lo
svolgimento degli esami dandone comunicazione agli interessati.
4. Ai candidati che abbiano superato la prova di esame e'
rilasciata la certificazione HAREC (sub allegato E).


 Art. 4.
Domande ammissione esami

1. La domanda di ammissione agli esami per il conseguimento della
patente di operatore, contenente le generalita' del richiedente e in
bollo, deve essere inviata all'ispettorato territoriale della regione
in cui il candidato e' residente, accompagnata dai seguenti
documenti: a) fotocopia avanti-retro del documento di identita' in
corso di validita'; b) attestazione del versamento prescritto per
tassa esami; c) una marca da bollo del valore corrente.
2. Gli esami si svolgono almeno una volta l'anno, secondo una
programmazione temporale definita da ciascun ispettorato territoriale
entro il 30 aprile di ciascun anno; nel medesimo atto sono definite
le finestre temporali per la presentazione delle relative domande di
partecipazione.
3. Il modulo di domanda di ammissione agli esami (sub allegato F)
e l'atto di programmazione degli esami sono pubblicati nel sito web
istituzionale alla pagina degli ispettorati territoriali.


 Art. 5.
Esonero prove di esami

1. Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 2, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1966, n. 1214, e'
comprovata la conoscenza degli argomenti indicati nella parte A del
programma di esame di cui al sub allegato D per gli aspiranti al
conseguimento della patente che siano in possesso di uno dei seguenti
titoli:
a) certificato generale di operatore GMDSS (Global Maritime
Distress Safety System), limitatamente a GOC (General Operator's
Certificate) e LRC (Long Range Certificate), rilasciato dal Ministero
e in corso di validita';
b) certificati di competenza o di addestramento conseguiti
all'estero, analoghi ai certificati GOC e LRC, purche' riconosciuti
ai sensi e con le modalita' di cui agli articoli 19 e 20 del decreto
legislativo 12 maggio 2015, n. 71;
c) certificato di radiotelegrafista per navi di classe prima,
seconda e speciale, rilasciato dal Ministero;
d) diploma di radiotelegrafista di bordo, rilasciato da un
istituto professionale di Stato o riconosciuto dallo Stato.
2. E' altresi' comprovata la conoscenza degli argomenti indicati
nella parte A del programma di esame di cui al sub allegato D per gli
aspiranti al conseguimento della patente che siano in possesso di uno
dei seguenti titoli di studio:
a) laurea di primo livello ai sensi del decreto 22 ottobre
2004, n. 270 del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca. afferente ad una delle classi L08 Ingegneria
dell'informazione, L09 Ingegneria industriale, L28 Scienze e
tecnologie della navigazione, L30 Scienze e tecnologie fisiche, L31
Scienze e tecnologie informatiche, L35 Scienze matematiche;
b) laurea di primo livello ai sensi del decreto 3 novembre
1999, n. 509 del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca afferente ad una delle classi 9 Ingegneria dell'informazione,
10 Ingegneria industriale, 22 Scienze e tecnologie della navigazione
marittima e aerea, 25 Scienze e tecnologie fisiche, 26 Scienze e
tecnologie informatiche, 32 Scienze matematiche;
c) laurea magistrale ai sensi del decreto 22 ottobre 2004, n.
270 del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
afferente ad una delle classi LM17 Fisica, LM18 Informatica, LM25
Ingegneria dell'automazione, LM26 Ingegneria della sicurezza, LM27
Ingegneria delle telecomunicazioni, LM28 Ingegneria elettrica, LM 29
Ingegneria elettronica, LM32 Ingegneria informatica, LM33 ingegneria
meccanica, LM34 Ingegneria navale, LM40 Matematica, LM44 Modellistica
matematico-fisica per l'ingegneria, LM66 Sicurezza informatica, LM72
Scienze e tecnologie della navigazione, LM91 Tecniche e metodi per la
societa' dell'informazione;
d) diploma di laurea o laurea specialistica, equiparata ad una
delle classi di laurea magistrale di cui alla precedente lettera c),
ai sensi del decreto interministeriale 9 luglio 2009 del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione;
e) diploma di istituto tecnico nei settori tecnologici
Elettronica ed elettrotecnica, Informatica e telecomunicazioni,
conseguito presso un istituto statale o riconosciuto dallo Stato.
3. Puo' essere altresi' comprovata la conoscenza degli argomenti
indicati nella parte A del programma di esame di cui al sub allegato
D per gli aspiranti al conseguimento della patente che siano in
possesso di uno dei titoli di studio di cui al comma 2, lettera da a)
a d), rilasciato da universita' non statali riconosciute o di paesi
dell'Unione europea, purche' il titolo sia stato dischiarato
equivalente secondo le modalita' previste dalla normativa vigente.
4. Il modulo di domanda di ammissione agli esami (sub allegato
G), con esonero parziale dalla prova di esame degli argomenti
indicati nella parte A del programma di esame di cui al sub allegato
D, e' pubblicato nel sito web istituzionale alla pagina degli
ispettorati territoriali.


 Art. 6.
Nominativo

1. Il nominativo, di cui all'art. 139 del codice, e' formato
dalla lettera I (nona lettera dell'alfabeto) cui puo' seguire una
seconda lettera, seguita da una singola cifra legata alla regione di
appartenenza e da un gruppo di lettere. Il direttore generale per le
attivita' territoriali, qualora venga accertato il possibile
esaurimento dei nominativi disponibili sulla base delle modalita' di
assegnazione e gestione protempore vigenti, puo' rideterminare le
predette modalita' a tal fine utilizzando non piu' di 7 caratteri
complessivi.
2. Il nominativo di cui al comma 1 e' assegnato:
a) alle stazioni di radioamatore esercite dalle persone
fisiche;
b) alle stazioni di radioamatore esercite dai soggetti di cui
agli articoli 143 e 144 del codice.


Art. 7.
Acquisizione nominativo

1. I titolari di patente radioamatoriale al fine di ottenere il
nominativo di chiamata debbono presentare domanda in bollo, tramite
specifica procedura telematica, all'ispettorato del Ministero,
competente per territorio. Gli ispettorati territoriali rilasciano,
per via telematica, il nominativo entro trenta giorni dalla ricezione
della relativa domanda.
2. Il richiedente puo' richiedere, se disponibile, il rilascio di
un nominativo appartenente al coniuge o ad un parente in linea retta
deceduto, certificandone il motivo.
3. Se alla scadenza naturale dell'autorizzazione generale, il
radioamatore omette di presentare istanza di rinnovo,
l'autorizzazione generale si intende decaduta mentre il nominativo
precedentemente assegnato rimane a disposizione per un periodo di un
anno, trascorso il quale viene cancellato dagli elenchi. In tal caso,
il richiedente dovra' procedere ad una nuova richiesta.


 Art. 8.
Ascolto

1. I soggetti di cui all'art. 134, comma 4 del codice, che
intendono ottenere un attestato dell'attivita' di ascolto, possono
richiedere, con domanda in bollo conforme al modello di cui al sub
allegato H al presente allegato, l'iscrizione in apposito elenco e
l'assegnazione di una sigla distintiva, da apporre su copia della
domanda stessa.
2. La sigla distintiva relativa all'attivita' radioamatoriale di
solo ascolto-SWL (Short Wave Listener) e' formata da: «lettera I
(Italia), numero di protocollo, sigla della provincia di
appartenenza».


Art. 9.
Autorizzazione generale per stazioni ripetitrici
automatiche non presidiate

1. L'autorizzazione generale per l'installazione e l'esercizio di
stazioni ripetitrici automatiche non presidiate al di fuori del
proprio domicilio di cui all'art. 143 del Codice, da utilizzare anche
per la sperimentazione, ha validita' fino a dieci anni e, al pari del
relativo rinnovo, si consegue senza oneri, mediante presentazione o
invio all'ispettorato del Ministero, competente per territorio, della
dichiarazione di cui al modello sub allegato I al presente allegato.
Per le singole persone fisiche, l'autorizzazione generale di cui
all'art. 1, comma 1, costituisce requisito per il conseguimento
dell'autorizzazione generale per stazioni ripetitrici automatiche non
presidiate.
2. La dichiarazione di cui al comma 1 va indirizzata
all'ispettorato del Ministero, competente per territorio, che, fatta
salva l'eventualita' di un provvedimento negativo, comunica al
soggetto autorizzato, nel termine di trenta giorni dalla data di
ricevimento della anzidetta dichiarazione, il nominativo di cui
all'art. 6, comma 2, lettere a) e b).
3. Le stazioni ripetitrici automatiche non presidiate di cui al
comma 1 devono operare sulle frequenze attribuite dal piano nazionale
di ripartizione delle frequenze al servizio di radioamatore e
rispettare le allocazioni di frequenza, per le varie classi di
emissione, previste dagli organismi radioamatoriali affiliati
all'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT).
4. Il titolare dell'autorizzazione generale per l'installazione e
l'esercizio di stazioni ripetitrici automatiche non presidiate e, nel
caso delle associazioni radioamatoriali, il soggetto indicato nella
scheda tecnica facente parte del sub allegato I, al presente
allegato, sono tenuti al controllo delle apparecchiature al fine di
assicurarne il corretto funzionamento e, all'occorrenza, a
disattivare tempestivamente le apparecchiature stesse nel caso di
disturbi ai servizi di comunicazione elettronica.
5. Per evitare la congestione dello spettro radio non e'
consentita l'emissione continua della portante radio.
6. L'emissione della portante a radio frequenza deve essere
limitata esclusivamente agli intervalli di tempo in cui e' presente
il segnale utile nel ricevitore ed interrompersi automaticamente dopo
un periodo non superiore a 10 secondi dalla ricezione dell'ultimo
segnale.
7. L'utilizzo della stazione automatica deve essere consentito a
tutti i radioamatori.
8. Il nominativo della stazione deve essere ripetuto ogni 10
minuti.
9. La massima potenza equivalente irradiata (e.r.p.) non deve
essere superiore a 10 W.
10. E' consentito il collegamento tra stazioni ripetitrici
automatiche, anche operanti su bande di frequenze e bande di
emissione diverse.
11. Le variazioni delle caratteristiche tecniche delle stazioni
ripetitrici che si intendono effettuare devono essere preventivamente
comunicate all'ispettorato del Ministero, competente per territorio,
il quale, entro trenta giorni, formula eventuali osservazioni e, se
del caso, comunica all'interessato la necessita' di presentare una
nuova dichiarazione.


Art. 10.
Autorizzazioni generali speciali

1. L'autorizzazione generale per l'impianto e l'esercizio di
stazione di radioamatore di cui all'art. 144 del codice ha validita'
fino a dieci anni e si consegue, al pari del relativo rinnovo,
mediante presentazione o invio all'ispettorato del Ministero,
competente per territorio, della dichiarazione di cui al modello sub
allegato L al presente allegato.
2. La modifica del tipo e la variazione del numero degli apparati
indicati nella dichiarazione di cui al sub allegato L non sono
soggette a comunicazioni.
3. Qualora le associazioni radioamatoriali legalmente costituite
non siano strutturate statutariamente in sezioni sul territorio
nazionale, la dichiarazione di cui al modello sub allegato L va
prodotta dalla sede legale delle associazioni per conto delle
articolazioni locali.


 Art. 11.
Bande di frequenza

1. Le stazioni del servizio di radioamatore e del servizio di
radioamatore via satellite possono operare soltanto sulle bande di
frequenze attribuite ai predetti servizi in Italia dal piano
nazionale di ripartizione delle frequenze.


Art. 12.
Norme d'esercizio

1. L'esercizio della stazione di radioamatore deve essere svolto
in conformita' delle norme legislative e regolamentari vigenti e con
l'osservanza delle prescrizioni contenute nel regolamento
internazionale delle radiocomunicazioni.
2. E' vietato l'uso della stazione di radioamatore da parte di
persona diversa dal titolare, salvo che si tratti di persona munita
di patente che utilizzi la stazione sotto la diretta responsabilita'
del titolare. In tal caso deve essere usato il nominativo della
stazione dalla quale si effettua la trasmissione.
3. Le radiocomunicazioni devono effettuarsi con altre stazioni di
radioamatore italiane od estere debitamente autorizzate, a meno che
le competenti amministrazioni estere abbiano notificato la loro
opposizione.
4. E' consentita l'interconnessione delle stazioni di
radioamatore con le reti pubbliche di comunicazione elettronica per
motivi esclusivi di emergenza o di conseguimento delle finalita'
proprie dell'attivita' di radioamatore.
5. Le radiocomunicazioni fra stazioni di radioamatore devono
essere effettuate in linguaggio chiaro; le radiocomunicazioni
telegrafiche o di trasmissione dati devono essere effettuate
esclusivamente con l'impiego di codici internazionalmente
riconosciuti; e' ammesso l'impiego del codice «Q» e delle
abbreviazioni internazionali in uso.
6. All'inizio ed alla fine delle trasmissioni, nonche' ad
intervalli di dieci minuti nel corso di esse, deve essere ripetuto il
nominativo della stazione emittente. In caso di trasmissioni
numeriche a pacchetto, il nominativo della stazione emittente deve
essere contenuto in ogni pacchetto.
7. E' vietato ai radioamatori far uso del segnale di soccorso,
nonche' impiegare segnali che possono dar luogo a falsi allarmi.
8. E' vietato ai radioamatori intercettare comunicazioni che essi
non hanno titolo a ricevere; e' comunque vietato far conoscere a
terzi il contenuto e l'esistenza dei messaggi intercettati e
involontariamente captati.


Art. 13.
Trasferimento di stazione

1. Nell'ambito del territorio nazionale e' consentito l'esercizio
temporaneo della stazione di radioamatore al di fuori della propria
residenza o domicilio, senza comunicazione alcuna.
2. L'ubicazione della stazione di radioamatore in domicilio
diverso da quello indicato nell'autorizzazione generale deve essere
preventivamente comunicata al competente ispettorato territoriale.
3. Qualora la nuova ubicazione comporti la variazione del
nominativo, il titolare dell'autorizzazione generale deve fare
richiesta di un nuovo nominativo ai sensi dell'art. 139 del codice.


Art. 14.
Controllo sulle stazioni

1. I locali e gli impianti delle stazioni di radioamatore devono
essere in ogni momento ispezionabili dai funzionari incaricati del
Ministero o dagli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.
2. La dichiarazione concernente l'autorizzazione per l'impianto e
l'esercizio di stazione di radioamatore, di cui all'art. 135 del
codice deve accompagnare la stazione e deve essere esibita a
richiesta dei funzionari del Ministero incaricati della verifica o
degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.


Art. 15.
Limiti di potenza

1. Fatte salve eventuali limitazioni delle potenze riportate dal
Piano nazionale di ripartizione delle frequenze, le stazioni del
servizio di radioamatore possono operare con le seguenti potenze
massime, definite come potenza di picco (p.e.p) cioe' potenza media
fornita alla linea di alimentazione dell'antenna durante un ciclo a
radiofrequenza, in corrispondenza della massima ampiezza
dell'inviluppo di modulazione: fisso o mobile/portatile 500 W.


Art. 16.
Requisiti delle apparecchiature

1. Le apparecchiature radioelettriche utilizzate dalle stazioni
di radioamatore acquistate, modificate o autocostruite, devono
rispondere ai requisiti tecnici previsti dalla normativa
internazionale di settore.
2. Le apparecchiature radioelettriche impiegate nelle stazioni di
radioamatore, ove predisposte ad operare anche con bande di
frequenze, classe di emissione o potenze diverse da quelle assegnate
dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze, devono comunque
essere utilizzate nel rispetto delle norme di esercizio di cui
all'art. 11.


Art. 17.
Installazione di antenne

1. Per la installazione delle antenne di radioamatore si
applicano le disposizioni di cui all'art. 209 del codice nonche' le
vigenti norme di carattere tecnico, urbanistico, ambientale e di
tutela della salute pubblica.
2. L'installazione dell'impianto d'antenna non deve provocare
turbative e interferenze ad altri impianti di radiocomunicazioni.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------